NORMATIVE DI VENDITA MATERIALE USATO

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Il titolo dell'argomento deve essere così costituito:
  • [PROVINCIA+sped] Breve descrizione del/dei prodotto/i in vendita
  • [PROVINCIA] Breve descrizione del/dei prodotto/i in vendita
    • es1: [MI+sped] CPU AMD Phenom II AM3
      es2: [MI] PC completo + HW vario


Nel post va seguita questa struttura:
  1. Metodi di consegna +eventuale preferenza
  2. Metodi di pagamento +eventuale preferenza
  3. Descrizione sintetica del prodotto | prezzo (sempre ss escluse) | stato [VENDUTO]/[DISPONIBILE]
  4. Descrizione approfondita dell'oggetto. E' a vostra discrezione tuttavia più informazioni inserite meglio è purchè siano indicati i seguenti dati:
    • Stato dell'oggetto [NUOVO] [USATO] [FUNZIONANTE] [GUASTO] [RIPARATO]

  • Sono vietate le transazioni tra aziende e tra privati e aziende: il mercatino è riservato agli utenti privati. Per i possessori di partita IVA c'è la sezione adatta.
  • Le transazioni devono essere pubbliche, sono vietati i messaggi privati finchè l'oggetto è in vendita. Sono concesse eventuali comunicazioni in MP tra venditore ed acquirente solo quando quest'ultimo si è aggiudicato l'oggetto, per esempio per accordarsi sulla consegna (zona, ora, scambio di recapiti, stato della spedizione).
  • In relazione alle regole internazionali sul copyright©, sono vietati scambio e compravendita di software acquisito illegalmente e privo di regolare licenza.
  • E' ovviamente vietato lo scambio e compravendita di tutto cio che costituisce reato (es: vendita di sostanze stupefacenti, prodotti rubati).
  • Rispettare la coda. Ha la precedenza l'utente che fa la prima offerta rispettando le preferenze del venditore (es consegna, vendita in blocco e simili) anche se si sono prenotati prima altri utenti che però chiedono variazioni. Non sono ammessi giochi al rialzo ne da parte del venditore ne da un acquirente che vuole sottrarre un oggetto ad un altro utente arrivato prima offrendo un pagamento superiore.
  • E' possibile per il venditore decidere il prezzo del prodotto in totale libertà. Tuttavia gli utenti possono segnalare se tale oggetto è disponibile ad un prezzo minore o con un migliore rapporto qulità/prezzo.
  • E' vietato rispondere alle offerte se non interessati all'oggetto o per segnalare irregolarità.
  • E' permesso "uppare" solo se la discussione va in seconda pagina o per segnalare variazioni alla lista dei prodotti, al loro stato o prezzo.

  • E' gradita la segnalazione dell'esito della transazione e di eventuali problemi sia a carico del venditore che acquirente, in pratica un feedback, in modo da sapere di chi ci si può fidare e per chiudere le discussioni una volta che tutti i prodotti sono stati venduti.
    Inserire nella descrizione approfondita più dettagli possibili sul prodotto, eventualmente anche link alla descrizione originale sul sito del produttore oppure recensioni
Questo regolamento non sostituisce quello generale ma ne è una integrazione per questa sezione.
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wasky
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NORMATIVE DI VENDITA MATERIALE USATO

Messaggio da wasky »

La Legge, per la compravendita tra privati pone tali norme:

- Il bene venduto deve essere immune da difetti che ne compromettano l'uso o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Nel caso di vendita di un’auto, per esempio, il tacere che si tratta di un veicolo incidentato; nel caso di un componente hardware, che sia privo di garanzia.

- Il compratore deve denunciare i problemi entro 8 giorni dalla scoperta, ed entro 1 anno dalla consegna: questo significa che se manca 1gg al trascorrere dell'anno, posso sempre fare appello alla garanzia - e lo scadere dell'anno non prescrive il problema. Ovviamente, la controparte puo' richiedere la verifica della vostra buonafede.

- La durata della garanzia e' di un anno dalla consegna.

Quella che segue e' la legislazione vigente. Sono articoli del Codice Civile.



quote:
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Art. 1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229).

Art. 1491 Esclusione della garanzia

Non è dovuta la garanzia (1490) se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Art. 1492 Effetti della garanzia

Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1453 e seguenti) ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.

La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.

Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

Art. 1493 Effetti della risoluzione del contratto

In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita (1475).

Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.

Art. 1494 Risarcimento del danno

In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno (1223), se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.

Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

Art. 1495 Termini e condizioni per l'azione

Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (1511), salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.

La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.

L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna (1522; att. 172).

[...]

Art. 1497 Mancanza di qualità

Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (1453 e seguenti), purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.

Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495 (att. 172).
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Gli articoli citati sono scritti sul codice civile
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